Acerbi assolto per offesa a Juan Jesus, non c’è prova su insulto razzista

(Adnkronos) –
Nessun provvedimento del giudice sportivo nei confronti di Francesco Acerbi, niente squalifica per l’insulto a Juan Jesus. Il difensore dell’Inter, nel match pareggiato 1-1 contro il Napoli, è stato accusato dal difensore azzurro Juan Jesus di aver pronunciato un insulto razzista. Per il giudice, “non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”. Acerbi avrebbe offeso Juan Jesus ma non ci sono certezze sulla natura dell’insulto: quindi, non si può adottare una sanzione drastica come richiederebbe una condotta razzista pienamente provata. Secondo Juan Jesus, Acerbi avrebbe pronunciato la parola “negro”. Il difensore brasiliano, attorno al 58′ del match, ha segnalato l’episodio all’arbitro Federico La Penna. 

 

Il giudice sportivo – sulla base degli elementi acquisiti relativi alla “sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video” – ritiene che la sequenza stessa “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo ‘offendente’, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore ‘offeso’ (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”. In sostanza, non è possibile provare con certezza l’esistenza di un insulto razzista. 

 

Il giudice evidenzia che “la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragione-volecertezza”. 

Per adottare una sanzione comminata alla condotta contestata a Acerbi bisognerebbe procedere con una squalifica pesantissima. “Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”, il giudice decide di “non applicare le sanzioni” nei confronti di Acerbi.
 

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