(Adnkronos) – Assegno unico universale in pagamento dal 15 marzo 2022. L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minorenni o maggiorenni a carico fino al compimento di 21 anni di età se studenti o lavoratori, e senza limiti di età per i figli disabili. Regolato in base all’Isee, l’accredito da ormai oltre un mese non avviene più in busta paga ma su conto corrente o carta prepagata del beneficiario. Ma cosa succede nel caso in cui una coppia sia separata o divorziata? A chi spetta in quel caso l’assegno? A rispondere sono gli esperti de La Legge Per Tutti, sito di consulenza e informazione legale.
“La legge istitutiva dell’assegno unico universale – spiegano gli esperti – stabilisce che «la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale», e che il beneficio «è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario». L’Inps in una recente circolare – aggiungono – ha precisato che nel modulo di domanda si può scegliere di attribuire il pagamento al 100% al genitore collocatario, ma l’altro genitore ha facoltà di modificare la domanda, chiedendo il pagamento ripartito al 50% tra i due genitori. In tal caso bisogna indicare anche l’Iban del secondo genitore, sul quale sarà versata la sua quota di assegno. La scelta di ripartizione al 50%, se avviene successivamente alla proposizione della domanda iniziale, ha effetto a partire dal mese successivo”. Inoltre, se nel nucleo familiare è presente un figlio maggiorenne, questi ha facoltà di chiedere direttamente all’Inps la quota di assegno di sua spettanza; altrimenti la domanda viene proposta da uno dei genitori.
Il richiedente l’assegno unico per i figli a carico, spiega ancora La Legge Per Tutti, “può scegliere, in fase di presentazione della domanda all’Inps, una di queste tre opzioni di pagamento: attribuzione dell‘intero importo in qualità di richiedente, dichiarando che tale scelta è avvenuta «in accordo con l’altro genitore»; corresponsione dell’importo dell’assegno in misura ripartita al 50% tra i due genitori, dichiarando «di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota», quindi comunicando anche il suo Iban; attribuzione dell’assegno al 50% in mancanza di accordo con l’altro genitore, indicando solo le modalità di pagamento della propria quota e lasciando all’altro genitore l’iniziativa di integrare la domanda per chiedere il residuo”
Come già spiegato dagli esperti, “in presenza di due genitori che esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale anche dopo la loro separazione o divorzio, basta che uno dei due faccia la domanda indicando sé stesso come unico beneficiario per ottenere il 100% dell’importo: in tal caso l’Inps versa l’intero assegno al richiedente, ma l’altro può chiedere, anche successivamente, la ripartizione in pari misura. Solo se il giudice ha affidato esclusivamente il figlio ad un genitore, la domanda per l’assegno unico va presentata dal genitore affidatario (in questo caso nel modulo andrà spuntata la casella che indica la presenza di un unico genitore nel nucleo familiare)”.
Attenzione però: “Il genitore richiedente, se opta per il 100% dell’assegno in suo favore, deve dichiarare nella domanda che tale modalità è stata definita in accordo con l’altro genitore, il quale, a sua volta, può sempre modificare la scelta del primo. Inoltre il genitore che presenta per primo la domanda può optare sin dall’inizio per la percezione dell’importo solo al 50%, lasciando così all’altro genitore la facoltà di integrare la richiesta fornendo i propri dati per l’accredito del restante 50% (che altrimenti, in caso di inerzia, non sarà erogato)”.
Ma in caso di conflitto tra gli ex coniugi, sottolinea infine la Legge Per Tutti, “è sempre opportuno precisare, nell’accordo di separazione o di divorzio o nella domanda giudiziale, i criteri e le modalità di attribuzione e ripartizione dell’assegno unico per i figli, anche perché questo aspetto incide sulla misura dell’eventuale assegno di mantenimento da riconoscere all’ex coniuge”.