Congedi parentali Covid estesi fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede, ricorda Studiocataldi.it, il decreto fiscale collegato alla manovra del 2022 che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata:
– del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto.
I genitori di figli disabili, senza limiti di età di questi ultimi, riconosciuti tali in base a quanto sancito dalla legge n. 104/1992 hanno il diritto ad astenersi dal lavoro come sopra in caso di malattia del figlio, quarantena, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.
Indennità del 50% della retribuzione
Durante i periodi di astensione, al lavoratore è riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione stessa, calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto. Questi periodi di astensione dal lavoro sono coperti da contribuzione figurativa.
Conversione dei congedi parentali
Coloro che fruiscono dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del TU dlgs n. 151/2001 dall’inizio dell’anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del decreto, possono anche convertirli con quelli sopra indicati, su domanda, durante i periodi di quarantena, infezione da Covid 19 o sospensione dell’attività didattica del figlio, con diritto all’indennità del 50%. Detti periodi però non sono né indennizzati né computati a titolo di congedo parentale.
Congedo per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni
I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro in alternativa all’altro genitore, ma in questo caso non sono previsti il diritto alla retribuzione, quello all’indennità e neppure al riconoscimento della contribuzione figurativa. Il lavoratore però ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essere licenziato.
Astensione solo in via alternativa
Il decreto chiarisce poi che, se uno dei genitori beneficia dei congedi visti finora, l’altro non ne può beneficiare a meno che l’assenza dal lavoro non sia giustificata dalle necessità contemplate dal decreto e causate dalla pandemia in relazione a figli minori di anni 14 che lo stesso abbia avuto da altri soggetti che non fruiscono delle stesse misure.
Congedi per iscritti gestione separata Inps e autonomi
I genitori lavoratori che sono iscritti solo alla Gestione separata Inps hanno diritto di fruire, se genitori di figli minori di anni 14 conviventi e a casa per contagio da Covid 19, sospensione attività scolastica in presenza o quarantena, di un congedo particolare, per il quale viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del “reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.”
La medesima indennità è prevista anche in favore dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge, in base al tipo di lavoro autonomo svolto.
L’indennità infine è riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS “subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.”
Gestione Inps dei congedi Covid
La gestione dei congedi è affidata all’Inps, che ne stabilisce le modalità operative e provvede anche al monitoraggio delle domande pervenute, informandone i competenti Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigettando le domande che determinano lo sforamento dei limiti di spesa stabiliti.
Autorizzata una spesa extra, il cui importo è ancora da definire per il 2021, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che fruisce e fruirà dei suddetti congedi.