Ddl Semplificazioni, da ricetta elettronica a farmaci: le misure

(Adnkronos) – Dalla ricetta elettronica resa strutturale ad una norma per far fronte alle carenze di medicinali, dalla semplificazione della pubblicità dei farmaci all’ok ai dentisti per eseguire attività di medicina estetica in specifiche parti del viso. Queste alcune delle novità, in materia di salute, contenute nel cosiddetto ‘Ddl Semplificazioni’, il disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. 

In materia di salute si interviene per rendere permanente – si legge nella nota del Cdm – la digitalizzazione delle ricette mediche, sia quando i farmaci prescritti sono a carico del Servizio sanitario nazionale sia quando non lo sono; per prevedere la validità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti, frazionando la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia; per rendere disponibili medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) in un contesto regolamentato e per semplificare la pubblicità legale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consentendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa);  

E ancora: si interviene per semplificare le procedure autorizzative delle acque minerali naturali (destinate ad imbottigliamento e ad uso termale); per assicurare facilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali e garantire la presa in carico delle persone con cronicità; per chiarire alcune norme relative ai medicinali “transitati” dalla sezione A alla D del prontuario, all’obbligo per il farmacista di annotare sulle ricette la data di spedizione e il prezzo praticato e per prevedere l’obbligo di indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente solo ove lo stesso lo richieda e per consentire agli odontoiatri di effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva relative a specifiche parti del viso. 

(Adnkronos)