“In base alla legge Scelba approvata nel 1952, in attuazione della XII disposizione finale della Costituzione e modificata nel 1975, si definisce cosa sia ‘la riorganizzazione del disciolto partito fascista’ e si prevedono due possibilità conclusive: se viene accertato il delitto di ricostituzione per sentenza, il ministero degli Interni ordina la confisca dei beni e lo scioglimento, sentito il Consiglio dei ministri. Oppure in casi straordinari di necessità ed urgenza il presidente del Consiglio ed il Governo possono intervenire anticipando lo scioglimento per decreto legge”. A descrivere lo scenario delle modalità di risoluzione di un gruppo estremista è il presidente emerito della Corte costituzionale, già ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick che nel ricordare l’importanza di un pilastro di difesa della Costituzione e della democrazia (legge Scelba), rammenta anche il valore di un altro baluardo della lotta alle discriminazioni ed alle diseguaglianze, la legge Mancino, ora nel Codice penale.
Flick, sulle modalità per cui un esecutivo potrebbe individuare casi straordinari di necessità e urgenza in modo da sciogliere l’Associazione con decreto legge anche prima della sentenza del giudice, all’Adnkronos risponde: “Necessità significa pericolo per le istituzioni; urgenza è impossibilità di attendere”. Obiettivo della legge Scelba “è l’attuazione del principio costituzionale che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, come indicato nell’articolo 1 – spiega il presidente Emerito – Ma la giurisprudenza è molto cauta nell’identificare questo delitto che non va confuso con l’apologia del fascismo descritta nell’articolo 4 (cioè propaganda per la costituzione di una associazione che abbia le caratteristiche del partito fascista, esaltando fatti, metodi e finalità del fascismo); o con quelle che sono manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, articolo 5, come il famoso saluto romano, punite entrambe ma meno gravemente”.
In base alla legge Scelba, si ha riorganizzazione del partito fascista “quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
(Di Roberta Lanzara)