(Adnkronos) – “E’ evidenziato quanto sia grave e strutturata, in più profili, la responsabilità dell’imputata. Quanto sia rilevante il ‘grado della colpa’ nell’avere tenuto l’irresponsabile condotta di guida che ha determinato la morte di un ragazzo di 19 anni e messo a rischio la vita di almeno altre due persone oltre che la propria”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 luglio il gup di Roma ha condannato a 5 anni in rito abbreviato la ventiquattrenne Chiara Silvestri che la notte del 19 ottobre dello scorso anno ha investito e ucciso Francesco Valdiserri a Roma nella zona di via Cristoforo Colombo.
Il gip nella sentenza evidenzia “da un lato il dato storico che vede l’imputata commettere il fatto dopo essersi vista sospendere la patente per sei mesi per essersi rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici dopo un controllo stradale mentre anche in quel caso era alla guida della sua auto, è da neopatentata. Dall’altro il fatto che sia documentato in atti che l’imputata a tutta la primavera 2023 era affetta da dipendenza da alcolici ed abuso di cocaina che la stessa agli arresti domiciliari dal giorno del fatto è risultata positiva per l’assunzione di cocaina ecstasy e alcol”. La giovane è accusata di omicidio stradale aggravato perché era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.
“Se l’incolumità” dell’amico che si trovava accanto al 19enne, “e dei due sull’auto, può essere percepita e considerata frutto di felice fatalità, di certo non potrà mai essere considerato frutto di fatalità il decesso di Francesco Valdiserri, dovuto invece ai diversi profili di colpa ascrivibili all’imputata – sottolinea il giudice – essendo emerso che al momento dell’incidente, lei, affetta da alcolismo cronico, e consumatrice abituale di sostanze cannabinoidi, era altresì in stato di attuale elevata ebbrezza da assunzione di bevande alcoliche combinato con gli effetti della stanchezza del lavoro, guidava di fatto da neopatentata (con patente rinnovatale dopo essere stata sospesa e revocata), a velocità assolutamente eccessiva in relazione allo stato dei luoghi (strada con ripetute intersezioni e passaggi pedonali) e in relazione alle sue condizioni fisiche e comunque a velocità di molto superiore al limite di velocità (80 km/h rispetto ai 50 km/h del limite), e teneva tale elevata velocità nonostante poco prima avesse già rischiato di sbandare, come già avvenuto il giorno precedente, guidando un mezzo dagli pneumatici risultati non in perfette condizioni”.