Green pass lavoro obbligatorio: regole, come averlo, prima dose

Green pass Italia obbligatorio da oggi, 15 ottobre, anche al lavoro per dipendenti pubblici e privati. Dalla mezzanotte sono infatti scattate le nuove regole contenute nel Dpcm sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale di pubbliche amministrazioni e aziende private. Di seguito, tutte le informazioni utili su chi deve averlo, verifiche e controlli, come ottenerlo anche dopo la prima dose e se si è guariti dal coronavirus.  

Secondo il Dpcm firmato dal premier, si legge nelle faq del governo, “oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti”, si sottolinea. 

“Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”. 

“Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università”. Il Dpcm prevede anche maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. “Ogni amministrazione – viene infatti precisato – anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale”. 

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. “È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”, spiega Palazzo Chigi. Oltre all’app VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC. 

“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass” se si presenta al lavoro senza il certificato. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass va incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. “Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”, si legge nelle Faq. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 

Si ricorda inoltre che non sono consentite deroghe sull’obbligo del Green pass per i dipendenti pubblici e senza certificato verde non si può ricorrere allo smart working: non è consentito infatti in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione. Il possesso del certificato verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso del Green pass ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. 

“I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro – ricorda Palazzo Chigi – Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. 

Cosa succede a chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute? “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”. 

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 

A partire dal 20 luglio 2021, la Piattaforma nazionale-DGC produce le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021. Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per 12 mesi dalla data di somministrazione del vaccino. 

Tutti coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida per 12 mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino. La nuova Certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare il ciclo vaccinale con una seconda dose. Ciò grazie alla presa d’atto del 24 giugno da parte del Garante della privacy delle misure adottate dal Ministero della Salute per assicurare integrità e riservatezza dei dati sulle infezioni pregresse delle persone vaccinate. In accordo, inoltre, con il parere del CTS del 16 luglio 2021, l’intervallo di validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più tra i 90 e i 180 giorni dall’esordio). 

Per prima cosa è necessario che il certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il medico curante o l’ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la Certificazione verde Covid-19 che avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo. Inoltre, si ricorda che con la vaccinazione entro 12 mesi dopo la guarigione, si riceverà in automatico anche una Certificazione per completamento del ciclo vaccinale. 

Solo alcune Regioni tuttavia hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l’emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non si è ricevuto un SMS o email con l’AUTHCODE e non si trova nemmeno nell’APP IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al certificato di guarigione. In questo caso occorre rivolgersi al medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto. 

Se si è contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, si riceverà la Certificazione verde Covid-19 di vaccinazione completata (1 di 1) se l’infezione Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo) e si è già avuto un Green pass di guarigione. 

Se si è contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dall’infezione (data del primo test molecolare positivo) e quindi si riceverà il Green pass di ciclo completato (2/2) dopo aver effettuato la seconda dose. 

Il 16 settembre 2021 sono state emesse le Certificazioni verdi Covid-19 per oltre 56mila persone che si sono ammalate dopo il 14mo giorno dalla prima dose del vaccino e avevano un Green pass di guarigione (anche se scaduto). Dal 17 settembre l’emissione del Green pass vaccinale dose 1 di 1 per chi si è ammalato dopo 14 giorni dalla prima dose è a regime. 

(Adnkronos)