Green pass lavoro, quando è illecita la sospensione per chi è senza?

(Adnkronos) – Green pass obbligatorio al lavoro, sia nel pubblico che nel privato, dal 15 ottobre 2021. Ma prima di quella data, era possibile lasciare a casa un lavoratore sprovvisto di certificazione verde? A dare una risposta al quesito è il sito di informazione legale La Legge per Tutti, che cita una recente sentenza del Tribunale di Firenze sul tema.  

“Per poter sanzionare il lavoratore, spiega ora il giudice, ci volevano dei provvedimenti specifici, in mancanza dei quali la sospensione era illecita. Il che significa che il dipendente rimasto ai tempi senza stipendio ha diritto al rimborso delle mensilità non percepite”, spiegano gli esperti, che ricordano le attuali norme in vigore. 

“Dipendenti pubblici e privati hanno l’obbligo dal 15 ottobre 2021 di esibire il Green pass all’ingresso del proprio posto di lavoro per potervi accedere e svolgere la loro attività. Nel settore pubblico – si legge -, per chi non esibisce la certificazione verde scattano da subito l’assenza ingiustificata e la sospensione dello stipendio, senza perdere il posto, fino a quando non si doterà di Green Pass. Sono inclusi i lavoratori della manutenzione, delle mense e dei bar interni agli uffici pubblici, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. Anche nel settore privato scatta l’assenza ingiustificata con la sospensione dello stipendio. Si avrà però diritto alla conservazione del posto di lavoro finché non si otterrà il Green pass. Le imprese con meno di 15 dipendenti possono sostituire per un massimo di 10 giorni chi ne è sprovvisto. L’obbligo vale anche per chi lavora in negozio o al bar. La verifica è affidata al datore di lavoro o a un suo rappresentante delegato per iscritto e viene effettuata all’ingresso, a tappeto, a campione o a rotazione, purché coinvolga ogni giorno almeno il 20% dei dipendenti”, sottolineano. 

Ma quando sussiste il diritto al risarcimento? “Il tribunale toscano – spiega ancora La Legge per Tutti – si è pronunciato sul caso di un’istruttrice di nuoto che nel mese di agosto 2021 era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione perché non aveva il Green pass. Va detto, però, che in quel periodo la legge prevedeva l’obbligo della certificazione solo per chi frequentava piscine e palestre ma non per chi ci lavorava. Tuttavia, il datore pretendeva dai dipendenti l’esibizione del Green pass per accedere agli impianti e per svolgere la loro attività. Risultato: l’istruttrice era stata lasciata a casa senza stipendio”. 

La domanda posta al giudice, sottolinea il sito di informazione legale, “era fin troppo evidente: si può arrivare a questa sanzione senza un obbligo di legge? E la risposta è stata altrettanto ovvia: no. Per il tribunale, nel periodo in cui il possesso del certificato anti-Covid non era necessario per accedere al luogo di lavoro, la sospensione era giustificata solo in due casi: quando c’è un provvedimento amministrativo che avesse disposto l’obbligo di vaccino o di tampone negativo (sempre che l’interessato non fosse guarito dal coronavirus) oppure quando vi era un’apposita prescrizione del medico legale. In assenza di uno di questi due atti, il datore di lavoro non poteva sospendere i dipendenti dalla loro attività e, naturalmente, nemmeno dalla loro retribuzione. Non prima del 15 ottobre, quando il Green pass è diventato obbligatorio per i lavoratori”. 

“Il fatto è – si legge nella sentenza citata dagli esperti – che il protocollo siglato tra Governo e sindacati il 24 aprile 2020 non cita il Green pass come strumento per garantire la tutela della salute sul luogo di lavoro, mentre si ferma alla necessità di avere un tampone negativo solo se richiesto dall’autorità sanitaria per evitare dei focolai oppure in presenza di una precisa richiesta del medico competente. Il che ci porta a quanto affermato dal tribunale di Firenze: in mancanza di uno di questi provvedimenti, le sospensioni effettuate prima del 15 ottobre 2021 sono illecite”, rimarca il sito di informazione legale. 

“Il dipendente che ha subìto tale sanzione, conclude il giudice toscano, ha diritto a percepire tutte le retribuzioni perse dalla data di sospensione fino al 15 ottobre 2021, data in cui è scattato l’obbligo di Green pass per accedere al lavoro”, la risposta. 

(Adnkronos)