Tutti al lavoro con il Green pass, Draghi non cede: allerta blocchi e proteste

E’ il giorno del Green pass obbligatorio sul lavoro. Nessuno slittamento, nessun rinvio: il premier Mario Draghi non ha ceduto ai malumori. Anche se è allerta blocchi e proteste. Ma cosa rischia chi non ha il certificato verde? Regole, come averlo, prima dose: cosa c’è da sapere. 

Una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione”. L’allerta riguarda, si legge nel documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti, possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi”. A Milano i no vax sono pronti a manifestare davanti ai luoghi simbolo della città: il tribunale, l’università, piazza Fontana e l’ingresso della Rai in corso Sempione. A Roma, si terrà al Circo Massimo il sit in delle Sentinelle della Costituzione, guidate dall’avvocato Edoardo Polacco, contro il Green Pass. A Trieste è stato confermato anche lo sciopero e la manifestazione dei portuali. 

Presidio questa mattina all’alba davanti alla Fiat Avio di Rivalta torinese di un centinaio di persone, tra lavoratori senza Green pass né tampone e pertanto impossibilitati a entrare in fabbrica, ed esponenti della Variante Torinese e dei Si Cobas. Davanti ai cancelli sono stati affissi alcuni striscioni, con le scritte ‘Il lavoro è un diritto, tamponi gratis’ e ‘No al ricatto del green pass nei luoghi di lavoro’. “Per la prima volta ci troviamo in una situazione del tutto nuova, abbiamo il lavoro ma non possiamo accedere – osserva Giuseppe – ci stanno togliendo un diritto che è sancito dalla Costituzione “. Altri presidi sono stati annunciati, tra gli altri, alla Pirelli di Settimo torinese, all’Iveco di Torino e alla Gallina di La Loggia 

“Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro – si legge nelle faq del governo- definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”. Il lavoratore pubblico o privato “è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”. 

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, “il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore”. Oltre alla retribuzione, “non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”. 

E quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? “Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass – si legge nelle Faq – è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro”. 

“I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro – ricorda Palazzo Chigi – Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. 

Cosa succede a chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute? “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”. 

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 

A partire dal 20 luglio 2021, la Piattaforma nazionale-DGC produce le Certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021. Pertanto tutti coloro che hanno avuto il Covid e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde (dose 1 di 1) valida per 12 mesi dalla data di somministrazione del vaccino. 

Tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida per 12 mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino. La nuova Certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare il ciclo vaccinale con una seconda dose.  

 

(Adnkronos)