(Adnkronos) – Visita fiscale, quali sono gli orari previsti per i controlli sullo stato di malattia dei lavoratori dipendenti? Il medico può arrivare anche nei giorni festivi e prefestivi? C’è una domanda ricorrente tra i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico sia nei comparti privati: il quesito si pone quando l’assenza dal lavoro a causa di una malattia coincide con i giorni festivi o prefestivi si legge su laleggepertutti.it.
Vediamo quando e come la visita fiscale può essere eseguita anche nei giorni festivi e prefestivi del calendario, tenendo conto delle fasce di reperibilità stabilite dalla legge.
Assenza dal lavoro per malattia e obbligo di reperibilità
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di tenersi reperibile, durante la malattia, all’indirizzo indicato dal medico curante nel certificato di malattia. Quest’obbligo vale per tutta la durata dell’assenza per malattia, indipendentemente dal fatto che i giorni rientranti in questo arco siano feriali o festivi. La visita fiscale, quindi, può intervenire anche il sabato e la domenica, purché avvenga sempre durante le specifiche fasce orarie di reperibilità previste dalla legge.
In particolare, il medico di controllo dell’Inps può effettuare la visita fiscale nei seguenti orari:
nel pubblico impiego: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
nel settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Il contratto collettivo non può prevedere diversi orari, né più favorevoli al lavoratore, né più restrittivi: per cui eventuali clausole che pongano fasce orarie differenti da quelle appena indicate sarebbero nulle. Il Ccnl potrebbe, però, prevedere l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente la sua assenza durante le fasce orarie di reperibilità al datore di lavoro. Questo ulteriore adempimento fissato dalla contrattazione collettiva ha valore ai fini del trattamento economico di malattia che è posto a carico del datore di lavoro e/o dell’Inps in base alla durata dell’assenza dal lavoro del dipendente ammalato.
Quando lo spostamento dal domicilio dichiarato per le visite fiscali è urgente e necessitato, infatti, il lavoratore non rischia di perdere l’indennità di malattia, se viene trovato assente all’arrivo del medico di controllo e dunque la visita fiscale non può eseguirsi.
Per le malattie oncologiche non è più prevista la necessità della reperibilità, considerata la gravità della patologia che richiede cure continue presso strutture abilitate. In questi casi c’è l’esenzione dalle visite fiscali e dunque non occorre rispettare le fasce orarie di permanenza nel domicilio.
Visite fiscali ripetute: sono possibili?
Di regola il lavoratore non può essere sottoposto a due visite fiscali nell’arco dello stesso giorno. Ciò può accadere, però, quando una visita viene richiesta dal datore di lavoro e la successiva viene programmata dall’Inps d’iniziativa, nell’ambito dei controlli eseguiti a campione sui lavoratori assenti per malattia.
Invece, sull’obbligo del lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità anche nei giorni successivi a quello della visita fiscale già avvenuta, per permettere ulteriori accertamenti, la giurisprudenza ha espresso pareri contrastanti. Va tenuto conto che fino al 2017 il dipendente che usciva di casa durante gli orari di reperibilità dopo aver ricevuto il primo controllo non era soggetto a sanzioni; a seguito della “riforma Madia” varata con il D.Lgs. n. 75/2017 in vigore dal 1° gennaio 2018, invece, le visite fiscali possono essere ripetute durante l’intero arco di durata della malattia, compresi i giorni festivi e prefestivi, e l’assenza alla visita fiscale comporta la perdita, totale o parziale, dell’indennità di malattia ed eventuali sanzioni disciplinari.
Torniamo alle posizioni espresse dalla giurisprudenza sulla possibilità di reiterare le visite fiscali, comprese quelle effettuate nei giorni festivi o prefestivi. Secondo un primo orientamento, il lavoratore deve sempre rendersi reperibile nelle fasce orarie, anche nel caso in cui il controllo medico sia già avvenuto, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla reiterazione delle visite nei limiti in cui ciò non abbia lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo.
Secondo un altro orientamento, il carattere eccezionale della limitazione della libertà di locomozione derivante dal regime degli orari di reperibilità comporta che il lavoratore non è più tenuto a rispettarli, una volta che il medico di controllo ha accertato la malattia. L’estensione di una tale limitazione, anzi, potrebbe incidere negativamente sulla guarigione, specialmente con riguardo ad alcune patologie la cui cura può richiedere l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni del lavoratore ammalato.
Visita fiscale troppo frequente: quando è mobbing
Infine la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, ignorando sistematicamente i risultati dei precedenti controlli che confermavano la persistenza della malattia. In tale ipotesi, evidentemente, l’accertamento clinico richiesto troppo frequentemente dal datore di lavoro non era giustificato, e si è ravvisato un intento persecutorio in questo comportamento illecito, tale da causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente.
In altre parole, la visita fiscale reiterata senza validi motivi e senza una reale necessità di accertare la malattia del dipendente è vessatoria e dunque può integrare il mobbing, che è una condotta illecita e comporta il risarcimento dei danni. Per approfondire leggi: “Visita fiscale ripetuta: è lecita?“.
Assenza dalla visita fiscale: quando?
Sono poche ma importanti le ipotesi in cui viene consentito al lavoratore di non rispettare l’obbligo di reperibilità. Tra queste non vi è quello di sottoporsi a visita del proprio medico di base. Tuttavia l’assenza giustificata per via di una visita presso l’ambulatorio del medico è consentita in caso di:
impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento del medico di base con le fasce di reperibilità;
far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;
urgenza di sottoporsi a cure dentistiche presso lo studio del medico specialista.
l’esigenza indifferibile di recarsi in farmacia per acquistare medicinali .