MANTOVA – Tutta la Lombardia “zona gialla” per limitare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza predisposta dal presidente della Regione Attilio Fontana e dal ministro della salute Roberto Speranza prevede, oltre alla sospensione dell’attività nelle scuole e allo stop alle manifestazioni pubbliche, anche la chiusura dei luoghi di intrattenimento e di svago, come pub, cinema e discoteche dopo le 18. Il provvedimento non vale per i ristoranti. L’ordinanza sarà valida per 7 giorni, con la possibilità di prorogarla a 14 se sarà necessario. E il governatore precisa: “Siamo pronti a ulteriori misure se la situazione dovesse peggiorare, ma pensiamo che non sarà necessario”. Precisa poi l’assessore al welfare Giulio Gallera, “non è una pandemia e non c’è un allarme, sono misure precauzionali”.
LA ZONA GIALLA
Il presidente Fontana, insieme all‘assessore al welfare Giulio Gallera questa sera hanno spiegato i contenuti dell’ordinanza in una videoconferenza a tutti i sindaci della regione. A Mantova il collegamento si è tenuto nella sede di Regione Lombardia (Utr) in Corso Vittorio Emanuele.
“I provvedimenti – ha spiegato il governatore- individuano una zona rossa, ovvero il “territorio blindato” dei Comuni del contagio attorno a Codogno, in cui “impedire l’accesso e l’allontanamento dei cittadini, perché gran parte dei contagiati hanno avuto rapporti con quella zona”, e una zona gialla, la residua parte della Lombardia, in cui i divieti vanno “nella direzione di impedire situazioni dove il contagio potrebbe diffondersi più facilmente, come manifestazioni e assembramenti, oltre alla chiusura delle scuole”.
L’ORDINANZA
L’ordinanza prevede:
In particolare, fatto salvo quanto gia’ disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella ‘zona rossa’ di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:
– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
“Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute – conclude l’ordinanza – puo’ modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validita’ immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.