Prima udienza il 14 luglio al Tar di Brescia per il ricorso presentato da oltre un centinaio tra medici, infermieri e altri operatori sanitari, che contestano l’obbligo vaccinale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in quella seduta, ha sia preso atto della rinuncia alla domanda cautelare nel frattempo intervenuta da parte degli operatori sanitari che hanno proposto il ricorso, ma ha anche espresso, sia pure con decisione non definitiva, alcune valutazioni sul ricorso. In particolare, ha evidenziato che non sembrano prive di rilievo le eccezioni preliminari presentate dalle amministrazioni opponenti – che incidono sull’ammissibilità delle questioni di costituzionalità – aggiungendo inoltre che non sembrano esserci i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.
Sebbene l’udienza di merito verrà fissata dopo l’estate e comunque entro il 2021, ATS della Val Padana – come le altre ATS – proseguirà nel dare esecuzione alla legge n° 76/2021 che individua la vaccinazione come requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria. Infatti, non essendo stati sospesi i procedimenti fin qui avviati, le Agenzie di Tutela della Salute provvederanno alla trasmissione degli atti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale per le finalità prescritte e imposte dalla norma vigente.
I fatti
3400 i sanitari che all’entrata in vigore della legge 76/2021 sull’obbligo vaccinale per chi lavora nel settore sanitario, non si erano ancora vaccinati.
Ats li ha contattati via lettera con un invito a vaccinarsi, a queste sono seguite altre 2mila comunicazioni con un secondo invio “formale”. Resta da completare l’istruttoria relativa a circa 1.500 posizioni per i quali sono previsti altri atti di accertamento con i quali viene comunicata ai destinatari – e per conoscenza ai rispettivi ordini professionali e, nel caso di personale dipendente, ai datori di lavoro – l’accertata inadempienza rispetto all’obbligo vaccinale.
Cosa dice la legge
Con legge approvata dallo Stato (legge n° 76/2021), l’obbligo di vaccinazione. Infatti, la norma recita che fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, è previsto l’obbligo vaccinale per gli esercenti la professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la propria prestazione nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, nelle farmacie e nelle parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione è dunque un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per l’esercizio della professione sanitaria; può essere evitata solo in caso di accertato pericolo dovuto a particolari condizioni (documentate) inerenti lo stato di salute e la mancata vaccinazione comporta la sospensione dalle mansioni che comportano contatti interpersonali, con conseguenze in termini di retribuzione.